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Il 24 aprile scorso sulla cronaca di Firenze è stato riportato il seguente comunicato stampa della Prefettura di Firenze circa i dispositivi luminosi ed acustici dei mezzi delle Associazioni di volontariato ed antincendio:
Lampeggianti e sirene possono essere utilizzati solo da soggetti pubblici per lo svolgimento delle attività di polizia, di protezione civile e di antincendio. Lo precisa la prefettura dopo che numerose istituzioni pubbliche e private hanno richiesto chiarimenti sull'uso di questi dispositivi acustici e visivi a bordo dei propri mezzi. Il codice della strada infatti elenca le categorie di veicoli sui quali installare tali congegni, ma non indica i soggetti che possono farne uso e questo ha determinato nel tempo comportamenti disomogenei e disfunzioni operative.
Possono dotarsi di lampeggianti blu e sirene auto e moto impiegati da soggetti pubblici nei servizi di polizia, di antincendio e di protezione civile, nonché le ambulanze e i veicoli assimilati, adibiti al trasporto di plasma e di organi, e i mezzi del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI. Il loro utilizzo invece non è consentito alle associazioni di volontariato e agli istituti privati di vigilanza, neanche nel caso in cui cooperino con le autorità pubbliche nello svolgimento di tali attività.
Per assicurare l'applicazione corretta della norma il prefetto ha diffuso una nota alle amministrazioni locali perché il chiarimento giunga alle associazioni e agli istituti di vigilanza operanti sul territorio.
Firenze, 23 aprile 2008
Il riferimento è ad una circolare del ministero delle infrastrutture e trasporti del giugno 2007.
"Appresa la notizia - afferma il Direttore UGEM, Paolo Diani - mi sono messo in contatto con il Dipartimento per sollecitare l'aggiornamento della legislazione; anche perché una circolare interpretativa non può essere presa a modello della legge ed essere in contrasto con la stessa. Se la legge prevede che le componenti del sistema nazionale della Protezione civile sono anche le Associazioni di volontariato, queste sono ricomprese nelle attività di servizio pubblico di protezione civile: sebbene l'elencazione contemplata dall'art. 177, comma 1, c.d.s. abbia carattere tassativo, la genericità del richiamo, contenuto nella norma stessa, ai servizi di "polizia" e di "antincendio" è tale da potervi ricomprendere anche i servizi di "protezione civile"; le attività di antincendio, di polizia e di protezione civile debbono essere svolte da soggetti pubblici; gli organismi privati (es. Associazioni di volontariato, Istituti di vigilanza privata, ecc.), comunque denominati ed ancorché iscritti in appositi registri, albi od elenchi, non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi supplementari; ciò anche nel caso in cui cooperino con le competenti autorità pubbliche nell'esercizio di compiti di polizia, nel settore della prevenzione degli incendi e, più in generale, nel settore della protezione civile".
"La nota ha destato sconcerto - continua Diani - ancora una volta nel mondo del volontariato, perché se da una parte si chiede che il volontariato goda ottima salute e sia disponibile alla collaborazione dall'altra si alzano paletti perché questo non possa operare. Se poi questi servizi, come si legge nella circolare competono allo Stato, allora facciamoli fare allo Stato e noi stiamo a guardare e interrompiamo la nostra collaborazione con le strutture stesse. Credo che il buon senso, anche dei pubblici poteri, debba superare questi limiti di contrasto nella stessa casa dello Stato. Manterremo i contatti con il Dipartimento Nazionale perché questa situazione si possa appianare. Nel frattempo raccomando alle Misericordie di rimanere aggiornate in ordine agli schemi della legge, come suggerito già da quanto pubblicato su questo sito il 20 luglio e il 31 ottobre 2007".
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